12 Feb
La Corte di Cassazione con la sentenza n.3408 pubblicata il 3 febbraio 2022 fa chiarezza su un punto: le deleghe del Dirigente Scolastico ai collaboratori non rappresentano l’affidamento di mansioni superiori.
I collaboratori del Dirigente Scolastico
Cosa dice la Corte di Cassazione? L’art. 25, comma 5, d. lgs. n. 165/2001 stabilisce che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.
Delega, non affidamento di compiti superiori
Secondo la sentenza della suprema corte, l’art. 14, comma 22, d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994″.
Cosa spetta ai collaboratori
Il docente che riceve una delega dal DS può essere retribuito solo con i “fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. relativo al personale scolastico”.