20 Nov
La vicenda ha inizio il 13 marzo 2014, quando la Gilda degli Insegnanti di Bari ricorre al Giudice del Lavoro di Bari ai sensi dell’art.28 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) per segnalare il difficoltoso esercizio delle proprie prerogative sindacali in un istituto comprensivo di Bari, a causa di una serie di comportamenti del Dirigente Scolastico miranti in maniera inequivoca a delegittimare il sindacato. Il ricorso viene proposto fondamentalmente per: violazione dei diritti sindacali di assemblea (il d.s. non solo non aveva dato sufficiente preavviso ai docenti per un’assemblea Gilda regolarmente convocata, ma aveva altresì imposto il termine di neppure un giorno per comunicare l’adesione), estromissione dai diritti di informazione e contrattazione, nonché mancato avvio della contrattazione integrativa per l’a.s. 2013/2014.
All’esito di una corposa trattativa, giustamente sollecitata dal Giudice del Lavoro (che -come noto- deve tentare una possibile bonaria definizione della controversia) e che occupa diverso tempo e numerose udienze, il ricorso della Gilda viene integralmente accolto: con decreto del 2 settembre 2014, viene dichiarato antisindacale il comportamento della scuola sia in merito ai diritti assembleari, sia per la lesione dei diritti di informazione preventiva e successiva, sia per il notevole ritardo nell’avvio della contrattazione integrativa d’istituto per l’a.s. 2013/2014; la scuola viene quindi condannata ad avviare immediatamente la contrattazione d’istituto, ad astenersi per il futuro dal porre in essere atti e comportamenti simili a quelli oggetto di condanna, a pubblicare il decreto nell’Albo dell’istituzione scolastica, ed infine al pagamento delle spese di lite.
Pur nella irreprensibilità dell’iter motivazionale del decreto, l’Avvocatura dello Stato, difensore ope legis del Ministero dell’Istruzione, propone impugnazione, ma con ordinanza del 16 ottobre 2014 il Tribunale di Bari dichiara inammissibile il reclamo (che avrebbe dovuto essere presentato come ricorso in opposizione al decreto ex art. 28 L. 300/70, mentre invece viene proposto come reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.): resta quindi confermato il decreto di antisindacalità, e l’amministrazione scolastica viene ancora una volta condannata al pagamento delle spese processuali.
Sorprendentemente l’Avvocatura dello Stato impugna anche quest’ultimo provvedimento, proponendo il 30 dicembre 2014 ricorso in Cassazione.
Resta ancora una volta soccombente: con ordinanza dell’11 novembre 2020, infatti, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’amministrazione scolastica che avrebbe dovuto, tutt’al più, proporre ricorso innanzi alla Corte d’Appello, mezzo esperibile avverso la decisione resa sulla opposizione ex art. 28 L. 300/70.
Nel resistere sin dal 2014 al procedimento intentato dalla Gilda degli Insegnanti e nel proporre le impugnazioni poi dichiarate inammissibili dalla Autorità Giudiziaria, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al complessivo pagamento di € 5.300/00 (oltre accessori di legge).