19 Mar
Sentenza n. 160 del 17.03.2021
Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto ad una docente precaria che aveva svolto servizio nell’a.s. 2018/2019 con “supplenze brevi” il compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 e riservato dall’Amministrazione scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo ed ai docenti precari titolari di contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
A tal proposito, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Bertolino, ha accolto la domanda richiamandosi all’ordinanza n. 20015/2018 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo cui il compenso della RPD “…dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l’entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) (Cass. Ordinanza n. 20015 del 27.07.2018).
Secondo il Giudice del Lavoro “il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all’attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea;”.
Infine, ha osservato che“…l’art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l’obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico; si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere; non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.”
Sulla base di queste considerazioni, ha riconosciuto il compenso richiesto per il servizio svolto complessivamente durante l’anno, nella misura indicata in ricorso corrispondente all’importo di € 174,50 mensile e € 5,82 giornaliero.
Reggio Calabria, 17.03.2021Avv. Leo Condemi