07 Ago
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune
o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente
tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e
posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali
entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che
non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente
indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine
all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le
graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con
le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie
provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare
le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui
alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione
scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente
scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b), l’assegnazione di una delle sedi indicate
nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la
rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o
tipologia di posto.
Occorre ricordare che, come disposto dall’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n.
60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha
comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle
GPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale.
Supplenza tramite MAD
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle
istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano
presentato istanza di MAD.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che
non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una
sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati
e ai docenti specializzati.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei
suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo
di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e
tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le
sanzioni previste dall’articolo 14.
I controlli delle scuole
Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua
tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente
scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida
a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono
definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione
dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020
convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli
comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella
medesima ordinanza.