Supplenti e vacanze di Natale. Proroghe e conferme

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I commi 11 e 12, dell’articolo 12, dell’OM 60/2020 dispongono, rispettivamente, che la proroga della supplenza durante le vacanze sia dovuta solo se il titolare risulti assente anche durante il periodo di sospensione delle lezioni, senza soluzione di continuità.
Qualora, invece, il titolare rientri in servizio durante le vacanze e si assenti nuovamente alla ripresa delle lezioni, al supplente spetta la mera conferma.
Conseguentemente, sono legittimi il licenziamento dell’interessata in coincidenza con l’inizio del periodo di sospensione delle lezioni e la successiva conferma subito dopo le vacanze.
Questa prassi è in vigore da diversi anni, per effetto di norme regolamentari che sono state recepite anche dall’OM 60/2020, ed è passata indenne al vaglio della Corte di Cassazione che, già con la sentenza 5636/2009, ritenne legittimo che la normativa abbia attribuito “rilievo alla sospensione delle lezioni e ” abbia presupposto” che durante tale periodo di intervallo il docente sostituito possa rientrare in servizio … stabilendo quale specifico effetto di tale situazione il diritto del sostituto alla stipulazione di un nuovo contratto, qualora il titolare, concluso il periodo di sospensione delle attività didattiche, fruisca di un successivo periodo di assenza”.

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