28 Ago
I dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti, è questo il principio sancito dalla Cassazione con sentenza n. 20059/21 del 14 luglio 2021*che ha respinto il ricorso del MIUR, confermando l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito: i dirigenti non hanno alcun titolo a sospendere i docenti, possono soltanto irrogare sanzioni che non vadano oltre l’avvertimento scritto e la censura. Già nel 2020 l’Associazione Nazionale Presidi, prendendo atto delle sentenze di Cassazione, scriveva: “con le ordinanze 28111/2019 del 31.10.2019 e 30226/2019 del 20.11.2019 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha sostanzialmente confermato quell’orientamento giurisprudenziale secondo la quale i dirigenti scolastici non possono applicare al personale docente ed educativo la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio sino a dieci giorni ma devono limitarsi alle sole sanzioni dell’avvertimento scritto e della censura“. E da allora l’Amministrazione Scolastica ha iniziato a procedere conformandosi alle sentenze della Corte di Cassazione.
E’ a tesi che abbiamo sempre sostenuto vittoriosamente anche nella fase di merito. Ricorderete sicuramente il caso paradigmatico della sanazione delle barchetta ( vi invio la sentenza in allegato). E la Cassazione, ormai già dal 2019, ha affermato il principio secondo il quale i dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti. Fin dal 2010, in sede di informazione sindacale sulla circolare 88/2010, ponemmo la questione. La cosa davvero singolare è che, nonostante il costante orientamento della Cassazione, l’amministrazione non ha ancora corretto la circolare 88/2010, che fu redatta da Fabrizio Manca, che contiene questo vistoso errore di Diritto. E’ una battaglia che la Gilda ha condotto costantemente e che abbiamo vinto. Facciamolo sapere ai colleghi che non lo sanno: se i dirigenti non possono sospendere i docenti lo si deve a noi.
Il principio affermato dalla Cassazione nel 2019, al quale fa riferimento anche quest’ultima pronuncia, è il seguente: “”In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza
dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata
in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”;