30 Giu
Già in quest’ultimo collegio molte scuole stanno organizzando il lavoro per l’avvio del prossimo anno scolastico. Molto spesso nelle prime settimane di scuola si parte con un orario ridotto: i docenti che svolgono meno ore sono tenuti a recuperarle nel corso dell’anno scolastico?
Il contratto di lavoro dei docenti parla chiaro e nello specifico l’art. 28 recita: “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”
Il contratto pertanto parla di “orario settimanale”, quindi nè giornaliero, nè mensile, nè annuale. I docenti sono tenuti da subito, non appena iniziano le lezioni, a svolgere l’intero orario, ma anche il dirigente è tenuto ad organizzare l’intero orario. Il tutto va svolto settimanalmente e deve essere sempre in ore di lezione, non è possibile infatti uno “scambio” tra ore di lezione e funzionali. Quindi non si possono impiegare gli insegnanti in altre attività che non siano di insegnamento. Si rammenta inoltre che, qualora per cause non imputabili al docente, non tutte le ore vengano svolte, non si è tenuti a nessun recupero nelle settimane successive. Questo è supportato sia dal contratto di lavoro che, come già detto parla di orario settimanale, ma anche dal codice civile, nello specifico dall’art. 1256.