Permessi 104. Requisiti oggetti per l’ottenimento dei permessi

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La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo
n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in
situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia
del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.
I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto
legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità,
qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto
legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità
qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.
Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore,
presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria
continuativa.
A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi
ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della
assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi
(prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al
congedo straordinario:
interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità
di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie
appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo
persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre
2010, p.3);
ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o
di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3
dicembre 2010, p.3).
(dalla Circolare INPS 32 del 06.03. 2012 punto 6)

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