12 Mag
Per ore eccedenti si intendono ore di insegnamento svolte per sostituire colleghi assenti oppure che si effettuano per tutto l’anno scolastico oltre a quelle obbligatorie previste dall’art. 28 c. del CCNL.
Tra le due tipologie di ore eccedenti c’è da fare una distinzione perchè diversa è anche la retribuzione.
In caso di ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti queste vengono pagate:
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Infanzia 1/90 dello stipendio base (20.79€ lorde contratto 2016/18)
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primaria 1/87 dello stipendio base (20.80€ lorde contratto 2016/18)
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secondaria di I e II grado 1/65 dello stipendio base (31€ lorde contratto 2016/18)
Le ore eccedenti che invece vengono assegnate ai docenti, fino ad un massimo di sei, oltre l’orario cattedra per tutto l’anno scolastico, vengono retribuite 1/68 della posizione stipendiale relativa alla propria fascia, maggiorato del 20 %. Quindi a seconda della fascia di anzianità retributiva in cui ci si trova si deve dividere lo stipendio lordo per 68 e aumentare il risultato del 20%. C’è da precisare che dal governo Monti in poi la retribuzione per le ore eccedenti oltre l’orario cattedra non viene più riconosciuta fino al 31 agosto, ma solo fino al 30 giugno.