17 Dic
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La nota del Ministero dell’Istruzione del 7 dicembre – la potete trovare in fondo al post a questo link – non aveva fugato tutti i dubbi sull’applicazione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che come tutti saprete ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021.
Il personale assente dal servizio è soggetto all’obbligo
Era stato in in particolare richiesto un intervento chiarificatore sul tema dei docenti assenti per malattia dal 15 dicembre. Su questo punto, ma non solo, ha cercato di dare una risposta il ministero con il parere che potete scaricare in questo post.
Secondo il ministero, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, e sono compresi tutti quelli che sono assenti dal servizio per motivi legittimi. L’unica eccezione è rappresentata dai lavoratori il cui rapporto risulta sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
A questo punto è probabile che siano soggetti alla verifica della regolarità della propria posizione vaccinale anche i lavoratori della scuola assenti il 15 dicembre e i giorni successivi.
Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale
Come recita la nota, il personale che presenti certificazione valida di esenzione dall’obbligo vaccinale, può essere adibito “a mansioni anche diverse”. Un’affermazione che è stata ulteriormente chiarita dal ministero, i soggetti esentati dall’obbligo vaccinale possono essere destinati a mansioni diverse – non devono.