Maternità. I periodi di riposo o allattamento

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Alla madre e al padre lavoratori dipendenti nel primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 151/2001), spettano:

–  due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili, se la giornata lavorativa è pari o superiore alle sei ore

–  un solo periodo di un’ora, se la giornata lavorativa è inferiore a sei ore

I riposi possono spettare solo al padre in particolari situazioni:

–  quando i figli siano affidati al solo padre;

–  in alternativa alla madre lavoratrice subordinata che non se ne avvalga;

–  nel caso che la madre non sia lavoratrice dipendente (l’espressione può dirsi comprensiva anche della “lavoratrice” casalinga, cfr. Ministero del Lavoro, lett. circolare del 12 maggio 2009)

–  a seguito della morte o di una grave infermità della madre (cfr. art. 40 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, art. 6/ter Legge 9.12.1977 n. 903, aggiunto dall’art. 13 Legge 8.3.2000 n. 53).

I riposi di cui all’articolo 10 del DPR 25.11.1976 n. 1026 devono assicurare la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata col datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’ispettorato del lavoro.

In caso di parto gemellare o plurimo, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 157/2001, i periodi di riposo vengono raddoppiati nella durata (due ore), e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dall’art. 39 comma 14 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, possono essere utilizzate dal padre pur se è un lavoratore dipendente e anche nella medesima fascia oraria della madre o durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre. La madre non può però rinunciare ai riposi giornalieri per allattamento a favore del padre quando è in astensione obbligatoria o facoltativa. I periodi di riposo giornaliero non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.

Agli effetti della retribuzione, i periodi di riposo giornaliero sono considerati ore di lavoro ordinario. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.

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