17 Ott
Le assenze per malattia sono disciplinate dall’art. 17 ccnl 2006/09.
Il calcolo delle assenze viene fatto su base triennale ed è così suddiviso:
- Per i primi nove mesi di malattia spetta il 100% della retribuzione
- Successivi tre mesi di malattia spetta il 90% della retribuzione
- Ulteriori sei mesi con retribuzione al 50%
Superato questo periodo è concesso assentarsi per ulteriori 18 mesi senza retribuzione.
Ricordiamo comunque che per i primi 10 giorni di malattia, per ogni evento morboso, va applicata la trattenuta Brunetta che, per i docenti, equivale alla Retribuzione Professionale Docenti e che varia a seconda della fascia stipendiale, come da schema.
R.P.D. | Trattenuta lorda giornaliera | |
da 0 a 14 anni | € 164,00 | € 5,47 |
da 15 a 27 anni | € 202,00 | € 6,73 |
da 28 anni | € 257,50 | € 8, 58 |
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital/day surgery anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Sono esclusi dal conteggio dei giorni di comporto e non viene applicata la trattenuta Brunetta anche le malattie dovete a causa di servizio. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.