25 Ott
Docenti con supplenza breve
L’art. 19 c. 10 del CCNL stabilisce che i docenti con supplenza breve hanno diritto a 30 giorni di malattia ad anno scolastico, retribuiti al 50%. Va ricordato come la malattia parzialmente retribuita non interrompe l’anzianità di servizio
Docenti con contratto al 30/06 e 31/08
L’art. 19 del CCNL 2006/09 ai commi 3 e 4 disciplina la materia.
Il comma 3 recita: il docente “assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“.
Al comma 4 si precisa che, per malattia, in un anno scolastico spettano un mese retribuito al 100% e due mesi al 50%. Per il restante periodo si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Si ricorda che per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (Trattenuta Brunetta).
Per i docenti la trattenuta e quella della RPD (retribuzione professionale docenti) che per i precari con incarico al 30/06-31/08 corrisponde a €5.47 (lorde) giornaliere. La RPD non viene corrisposta a chi ha un incarico di supplenza breve.
Le malattie retribuite o parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio.