20 Mag
Il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto alle ferie come tutti i lavoratori, anche se ci sono diverse cose da attenzionare.
QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO?
Il comma 2 dell’articolo 19 del CCNL 2006-2009 dice che le ferie per il personale assunto a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale al servizio prestato.
Bisogna considerare che i docenti a tempo determinato con tre anni di servizio o meno hanno diritto a 30 giorni di ferie l’anno (360 giorni), mentre quelli con più di tre anni a 32.
Questa quota di ferie deve essere, quindi rapportata al periodo di servizio effettivamente prestato, cioè ai giorni inclusi nel contratto. Se per esempio un docente con cinque anni di servizio alle spalle ha un contratto pari a 45 giorni le ferie saranno calcolate con la seguente proporzione:
360 : 32 = 45 : X
X = 4 giorni di ferie
I giorni di ferie non sono legati al numero di ore settimanali ma al numero di giorni inclusi nel contratto.
QUALI SONO LE ASSENZE CHE INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI?
Le ferie del personale a tempo determinato non si riducono a seguito di:
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assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio)
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assenze retribuite in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%)
Le ferie, invece, si riducono per:
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le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
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il congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.
IN QUALE PERIODO DELL’ANNO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE?
La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolato dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, questa dice che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. La fruizione delle ferie è, quindi possibile:
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dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall’istituzione scolastica in base all’autonomia;
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durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
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durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
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durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
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durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
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tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
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dal primo luglio al 31 agosto;
UN DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PUÒ MONETIZZARE LE FERIE?
Prima dell’entrata in vigore della legge 22/2012 i docenti a tempo determinato fino al 30/06 monetizzavano per intero le loro ferie, da quella legge le regole sono cambiate.
I docenti assunti fino al 31/08 non possono monetizzare le ferie, perché ne possono godere nei mesi di luglio e agosto. Tale eventualità si potrà comunque verificare nei seguenti casi:
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decesso;
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malattia;
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infortunio;
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risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.
I docenti supplenti o assunti fino al 30/06 potranno monetizzare le ferie, però solo quelli ottenuti dalla differenza fra i giorni totali di ferie e quelli di sospensione delle lezioni. Ad esempio, un docente con contratto dal primo di dicembre al 31 marzo avrà diritto a 11 giorni di ferie. Considerando che durante le vacanze natalizie le attività didattiche sono sospese per 9 giorni lavorativi il docente avrà diritto al pagamento di 2 giorni di ferie.