Il Dirigente Scolastico non può sanzionare un docente con la sospensione dal servizio Sentenza a Bologna su patrocinio di Gilda degli Insegnanti.

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Il giudice del lavoro di Bologna, con sentenza n. 485/2020 pubblicata il 13/10/2020, ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di una docente e ha condannato l’amministrazione a restituire la retribuzione dei giorni di sospensione oltre alle spese legali.

Ce ne dà notizia la Gilda degli Insegnanti di Bologna che ha difeso la docente di fronte al Dirigente Scolastico.

La docente di matematica di un istituto superiore di Budrio (BO), durante l’a.s. 2017/18 riceveva dal dirigente scolastico due contestazioni di addebiti disciplinari, entrambe per “mancanza dei doveri della funzione docente“, la prima inerente al programma e la seconda, ricevuta lo stesso giorno, per non aver compilato il registro elettronico. Nonostante l’audizione a difesa, la docente riceveva le sanzione della sospensione dal servizio per tre giorni. Entrambe venivano impugnate dalla docente con il patrocinio della Gilda degli Insegnanti.

Il giudice del lavoro nella sentenza, tra le motivazioni, ha sottolineato che: non pare che i fatti contestati fossero tali da poterli qualificare

  • disciplinarmente rilevanti e, quindi, degni di sanzione
  • entrambe le sanzioni sono illegittime e sproprozionate

Nel merito quindi il giudice ha rilevato come la docente non dovesse ricevere sanzioni di tale entità, ma, aspetto più importante, il giudice ha sottolineato che:
per la sospensione ci sarebbe l’incompetenza della dirigente scolastica anche nella vigenza del comma 9 quater dell’art. 55 bis Dlgs 165/2001 (introdotto dall’art 13 comma 1 lett j Dlgs 75/2017), laddove si dice che “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizi con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, norma procedurale che non ha rilevanza per il personale docente, per il quale, a differenza del personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione fino a dieci giorni”

Secondo il giudice quindi il Dirigente Scolastico non avrebbe potuto sanzionare la docente e doveva tramettere gli atti all’USR.

Leggiamo inoltre che “Entrambe le sanzioni sono nulle per incompetenza dell’organo procedente, essendo irrilevante che la prima contestazione si sia conclusa con l’irrogazione della semplice “censura”,”

La Gilda degli Insegnanti di Bologna nelle parole del suo coordinatore provinciale, prof. Stefano Battilana, ha espresso soddisfazione per aver ribadito “il principio che i I DS NON POSSONO COMMINARE LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE AI DOCENTI, a loro rimane solamente l’avvertimento o il richiamo scritto e questo è definitivo.”

(da InfoDocenti.it)

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