20 Dic
Lo prevede un DPCM che prevale sulla nota ministeriale 1927/2021
I dirigenti scolastici non devono effettuare il controllo del Green pass dei docenti assenti.
Lo prevede una disposizione contenuta nell’allegato F del Dpcm 17 dicembre 2021 al paragrafo 2.2., punto 5 che così dispone:
“Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzionescolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green pass in corso di validità.In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personalenella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l’effettiva presenzain servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali(es. ferie, permessi, malattia, ecc.)”.
Il provvedimento aggiunge al Dpcm 17 giugno 2021 il seguente articolo:
Art. 17-ter
Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale delle scuole statali
Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell’adempimentodell’obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile2021, n. 44 nell´ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende disponibile agli ufficiscolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un´appositafunzionalità che consente una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un´interazione, inmodalità asincrona, descritta nell´allegato G, tra il sistema informativo dell´istruzione-Sidi e lapiattaforma nazionale-DGC.
-
La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell’apposita opzione resa disponibiledal sistema informativo dell´istruzione-Sidi.
-
In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema informativodell´istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione,mediante le specifiche funzionalità descritte nell’allegato G. In ogni caso, non sono rese disponibiliai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale dei lavoratori le ulterioriinformazioni conservate, o comunque trattate, nell´ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
-
Nelle more dell´aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma nazionale DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinalemediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche eprivate, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestanotale circostanza.
Conseguentemente, la nota 1927 emanata dal ministero dell’istruzione il 17 dicembre scorso è da ritenersi superata e non vincolante.