14 Apr
Su ricorso proposto da una docente, B.M., dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Soverato (CZ), che aveva impugnato la sanzione disciplinare, comminatale dal Dirigente Scolastico, della sospensione dal servizio per due giorni con privazione della retribuzione, il Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. Stefano Costarella, con sentenza del 17 marzo 2021, ha annullato la sanzione medesima, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali nei confronti della ricorrente.
Da quando la docente in questione svolgeva, nell’istituzione scolastica, la funzioni di RSU Gilda, i rapporti tra la stessa e il Dirigente Scolastico erano involuti verso tensioni ingiuste e, per tale ragione, la Federazione Gilda Unams di Catanzaro aveva deciso di sostenere la docente nel giudizio di impugnazione della sanzione. La difesa della ricorrente aveva, infatti, censurato la sanzione disciplinare per insussistenza dei suoi presupposti di legge di violazione degli obblighi di servizio, atteso che all’insegnante era stato ascritto di avere lasciato la scuola senza autorizzazione dirigenziale: ma ciò era avvenuto, come dedotto nel ricorso, solo pochi minuti prima della fine dell’orario di servizio, in un giorno di fine anno scolastico, in quanto tutti i pochi alunni presenti erano stati autorizzati per iscritto a lasciare la classe proprio dal Dirigente scolastico e dal suo collaboratore vicario. Prima ancora, tuttavia, era stata dedotta, dalla difesa ricorrente, l’incompetenza del Dirigente Scolastico ad emettere la sanzione, sostenendosi che, ai sensi della attuale normativa, il Capo di Istituto è legittimato a irrogare soltanto le sanzioni disciplinari fino alla censura, poiché non esiste una norma che preveda, per il personale docente, la sanzione della sospensione dal servizio fin a dieci giorni, contemplata, allo stato, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018, soltanto per il personale ATA. La tipologia delle sanzioni applicabili ai docenti, per effetto del rinvio dell’art. 29 del suddetto CCNL a una sessione negoziale mai avvenuta, è ancora quella prevista dal d.lgs. n. 297/1994, che non prevede, appunto, la sospensione fino a dieci giorni ma soltanto quella fino a trenta giorni, conseguendone che, per il principio di tassatività delle sanzioni, il DS non può comminare una sanzione non contemplata dall’ordinamento per il personale docente.
Il Giudice del lavoro di Catanzaro ha accolto tale tesi difensiva della ricorrente, ribadendo anche il principio, statuito dalla Corte di Cassazione, che l’attribuzione della competenza alla emissione delle sanzioni si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime previste per i fatti per come indicati nell’atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare, soluzione, questa ultima, che, peraltro, non garantirebbe la imparzialità dell’organo, necessariamente terzo rispetto al Dirigente Scolastico con cui si svolge il rapporto di lavoro del docente, deputato a valutare il rilievo disciplinare dell’operato di questi.
La Federazione Gilda Unams di Catanzaro, nelle persone del Prof. Antonino Tindiglia ed Aldo Trapuzzano, esprime enorme soddisfazione per l’esito della vertenza, in cui era rimasta coinvolta una propria iscritta e RSU.
La ricorrente è stata difesa dagli Avv.ti Giacomo Dominijanni e Cinzia Gregorace, del Foro di Catanzaro.
Lamezia Terme, aprile 2021
Antonino Tindiglia
Aldo Trapuzzano