13 Mag
(ANSA) – ROMA, – “La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all”emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole”. Cosi” il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto il ricorso di un”insegnante, impossibilitata a partecipare alle prove scritte del concorso indetto nell”aprile dello scorso anno per l”immissione in ruolo di docenti per la scuola secondaria di I e II grado, trovandosi in quarantena perche” contatto stretto della madre positiva al test.
Per il Tar “il principio di autoresponsabilita” e di regolare
svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in una emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettivita””.
Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionali legati alla pandemia “appare priva di logicita” e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali”.
La previsione di prove suppletive, “appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarita”
di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando
inidonea a incidere sulla capacita” dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione”.
Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive “risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi
sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumita” e salute”.
E l”eccezionalita” della situazione pandemica esistente “appare giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione e” inibita per motivi legati alla incolumita” pubblica”.
Se di regola “meri impedimenti individuali non impongono
all”amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l”interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali”, tuttavia “tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali”.
E non esisterebbe per i giudici neanche la violazione del principio della par condicio tra i candidati, giacche” “lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravita”, una deroga al principio di contestualita” delle prove, purche” sia assicurata la trasparenza e l”omogeneita” delle prove somministrate”. (ANSA).
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