Cosa spetta per la malattia dei Bambini.

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La materia è regolamentata dal T.U. sulla maternità e paternità 151/2001 al Capo VII. Ad entrambi i genitori spettano i congedi per malattia dei figli fino agli 8 anni di età.

Fino ai 3 anni di età spettano congedi illimitati per la malattia del bambino, di cui 30 giorni ad anno solare vengono retribuiti al 100%. L’anno solare lo si fa partire dalla data di nascita del bambino.

Dai 3 agli 8 anni di età del bambino spettano 5 giorni ad anno solare non retribuiti.

I giorni spettano anche in caso di adozione: Il limite dei tre anni è elevato a sei e fino all’ottavo anno spettano poi i 5 giorni non retribuiti, ma “qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare”

Per questo tipo di congedo non è prevista la visita fiscale.

La documentazione medica che va presentata a scuola è quella di un medico del SSN o convenzionato con lo stesso (solitamente il pediatra) oltre ad una autodichiarazione in cui si specifica che il congedo non è stato fruito dall’altro genitore. In caso di malattia improvvisa del bambino si deve avvisare il prima possibile la scuola di servizio e ci si potrà far rilasciare successivamente il certificato del pediatra che poi dovrà essere consegnato a scuola.

(da InfoDocenti.it)

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