06 Nov
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-909/19 del 28 ottobre 2021, nell’ambito di una controversia tra BX e l’Unitatea Administrativ Teritorială D. (Ente territoriale amministrativo di D., Romania) in merito ai periodi di formazione professionale di un dipendente comunale che doveva seguire un corso di 160h ha affermato consolidato il principio giuridico che la formazione obbligatoria deve ricadere in orario di servizio. Nello specifico del ricorso del lavoratore rumeno c’è da chiarire che la gran parte del corso si era svolto al di fuori del consueto orario di lavoro, nello specifico 124h. Il dipendente ha citato in giudizio l’amministrazione rumena chiedendo il pagamento delle ore svolte oltre le 40 h settimanali di lavoro previste dal contratto. Da parte dei giudici rumeni c’era stato il rigetto della richiesta, appellato dal lavoratore. La corte d’Appello Rumena ha pertanto chiesto il parere della Corte di giustizia UE che ha ribadito come “il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione.”
Tale sentenza quindi dà pienamente ragione al dipendente ed è pienamente applicabile alla formazione che viene imposta nelle scuole italiane, come i corsi sulla privacy, quelli sulla sicurezza o le 25h sul sostegno. Tutti i corsi obbligatori devono essere in orario di servizio oppure vanno pagati.