Coronavirus. Rinvio per le scuole superiori. Scatta la zona gialla

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(da LinkOristano.it)

In piena notte le decisioni assunte dal governo tra forti tensioni

In piena notte e tra mille tensioni il governo ha deciso le nuove regole da applicare dopo l’Epifania per contenere il diffondersi del coronavirus. Le scuole riapriranno regolarmente dopodomani 7 gennaio, ma solo elementari e medie, mentre per le superiori rinvio a lunedì 11 gennaio con il 50% degli studenti in presenza (ma in Sardegna addirittura si ipotizza il 18 gennaio, con un provvedimento apposito della Regione).

Il rinvio servirà ad attendere i dati epidemiologici annunciati per l’8 gennaio: soltanto le regioni che nel monitoraggio di venerdì 8 dovessero essere rosse, secondo le nuove regole dell’indice Rt, non riapriranno le scuole superiori. Ma al momento nessuna Regione è vicino a questa soglia.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti e le nuove regole da applicare dopo l’Epifania l’impostazione del nuovo decreto in discussione prevede una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali: tra l’altro divieto di spostamento tra le regioni e conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone. Nel fine settimana, invece, viene prevista una zona arancione con le regole che conosciamo.

Il comunicato ufficiale
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
– nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

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