Congedo Parentale Covid. Compatibilità con altro genitore

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Le nuove modalità sono contenute nella circolare INPS del 20 novembre 2020, n. 132 l’INPS . In particolare sono esposte le modalità di richiesta dello stesso congedo parentale Covid.

Il congedo Covid si rivolge  ai lavoratori dipendenti e permette di astenersi dal lavoro durante il periodo di quarantena (decretata dall’ASL) del figlio convivente e minore di 14 anni.

Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza

Il comma 5 del dell’articolo 21-bis in commento ha confermato l’incompatibilità del congedo di cui trattasi con:

  • il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis;
    • la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis;
    • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Nel medesimo comma 5 è stata altresì introdotta la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che “sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”.

Pertanto, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.

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