Congedo biennale retribuito per assistenza a soggetto disabile

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Il congedo biennale retribuito per l’assistenza al familiare affetto da disabilità grave è regolato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 119/2011, che ha modificato la disciplina contenuta nel comma 5 dell’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001

Il comma 5 articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, per come modificato prevede che:

Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.

Spetta per assistenza a tutte le tipologie di disabilità?

Il congedo biennale spetta solo nel caso di assistenza a disabile in situazione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della Legge 104/92, non spetta quindi nel caso di disabilità certificata ai sensi del comma 1 articolo 3 della medesima legge.

Chi può beneficiarne?

Sui beneficiari la Norma è molto chiara, dando un ordine di priorità:

  1. Al primo posto troviamo il coniuge, o la parte dell’unione civile, che sia convivente con la persona in situazione di disabilità grave;

  2. Nel caso in cui il coniuge, o parte dell’unione civile sia mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti, hanno diritto a usufruire del congedo il padre o la madre anche adottivi, anche se questi non sono conviventi con il figlio e senza alcun limite di età anagrafica degli assistenti;

  3. Nel caso in cui i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, ha diritto a usufruire del congedo uno dei figli conviventi;

  4. Nel caso in cui i figli siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, il beneficiario potrà essere uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

  5. Nel caso in cui fratelli o sorelle siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, il diritto ad usufruire del congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.

Il concetto di “mancanza” non è riferito solo ad assenza naturale o giuridica, ma anche a fatti come divorzio, separazione o abbandono.

Molto importante è il concetto di “convivenza”, cioè assistito ed assistente devono convivere sotto lo stesso tetto (tranne nel caso di genitore che assiste il proprio figlio naturale od adottivo). Tale condizione di convivenza può essere dimostrata con la medesima residenza anagrafica di entrambi. In alternativa la convivenza potrà essere dimostrata con la dimora temporanea, ovvero con l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur essendo differente la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile, tale possibilità è contemplata nella circolare INPS n. 159/2013.

Per quanto tempo e come è possibile fruire del congedo?

La durata del congedo non può essere superiore ai due anni complessivi, fruiti anche in maniera frazionata, che possono investire anche più di due anni scolastici. La fruizione può anche essere svolta in maniera alternativa dai genitori o dai figli del soggetto disabile.

Il congedo prevede che, se alla fine di un periodo di fruizione dello stesso non vi sia stata un’effettiva presa di servizio del lavoro prima dell’inizio di un nuovo periodo di fruizione, debbano essere conteggiati anche i giorni fra i due periodi. Quindi si conteggeranno anche sabati, domeniche e festivi. Se ad esempio il congedo viene richiesto dal lunedì al venerdì e si riprende il servizio di lavoro il lunedì successivo, non saranno conteggiati il sabato e la domenica.

La retribuzione?

La retribuzione sarà uguale all’ultima disponibile, facendo riferimento alle voci fisse e continuative del cedolino.  Inoltre, durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Infine, il periodo di congedo, è coperto da contribuzione figurativa, come precisato con nota del 15/01/13 della Funzione pubblica tale periodo è valido per il diritto alla pensione

Quali docenti possono usufruire del congedo?

Il congedo è usufruibile da parte di tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (anche i supplenti temporanei) e non è necessario aver superato l’anno di prova.

Il periodo di congedo è valido ai fini giuridici?

Il periodo di congedo non ha validità ai fini della progressione economica (scatti di anzianità) ma, essendo retribuito e coperto da contribuzione, è valido ai fini dell’anzianità di servizio (graduatorie d’istituto, GAE, mobilità).

Come viene concesso il congedo?

Il congedo viene concesso “a domanda”, quindi rispettando tutte le condizioni di legge il Dirigente Scolastico non ha alcun potere discrezionale nella concessione del congedo.

Come si richiede il congedo?

La richiesta va inviata, se possibile, con congruo anticipo al Dirigente scolastico completa di tutta la documentazione sanitaria a dimostrazione della disabilità dell’assistito e della, eventuale, invalidità di altri soggetti titolati all’assistenza. Dovranno essere prodotte anche delle autodichiarazioni, nelle quali si dovranno scrivere i requisiti di convivenza ed eventuali altri periodi già fruiti dal lavoratore o da altri soggetti.

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