CCNL2016/2018. La formazione dei docenti non può essere obbligatoria e gratuita!

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La legge di Bilancio per il 2021, la n. 178/2020, all’art. 1, c. 961 prevede “interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità”. Nel testo della norma si rimanda ad un successivo Decreto del ministro dell’Istruzione per la definizione delle “modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno”. Viene poi specificato che le unità formative non devono comunque essere “inferiori a 25 ore di impegno complessivo”. Per le spese dei formatori e dell’organizzazione dei corsi, non per retribuire i docenti che vi partecipano, si utilizzeranno ogni anno 10 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 1, c. 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


In questi giorni, in attuazione dell’art. 1, c. 916 della legge 178/2020, nelle stanze di viale Trastevere si sta predisponendo il testo del Decreto del Ministro dell’Istruzione in merito alla “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”.
Il Decreto prevederebbe, nell’anno scolastico 2021/2022, l’obbligo, per tutti i docenti che hanno la cattedra in una classe nella quale sono presenti alunni con disabilità, di frequentare 25 ore di formazione obbligatoria (di cui almeno 17 in presenza e/o distanza e 8 ore per sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimenti individuali e collegiali, documentazione/rendicontazione e progettazione).
L’obbligo vale per tutti i docenti che insegnano in classi che vedono la presenza di alunni disabili, anche in presenza dell’insegnante di sostegno. Non è previsto alcun tipo di esonero per partecipare alla formazione.

Il tutto sarà coordinato da CTS regionali (evidentemente i CTS sono di moda), attestato dai Dirigenti Scolastici e finanziato a livello nazionale con 10 milioni di euro da ripartire alle Scuole Polo, che si cureranno dell’organizzazione dei corsi, in proporzione al numero di docenti inseriti in classi con disabili. Si tratta di una norma che prefigura una generale paraspecializzazione (una sorta di generica infarinatura) per tutti i docenti e sottintende il superamento del rapporto un insegnante di sostegno 1un alunno (anche per i casi gravi) con la presenza dell’insegnante di sostegno solamente in contesti specifici. In pratica, si formano tutti i docenti sulle problematiche della disabilità per risparmiare nel futuro sui posti di sostegno.
Nessuno mette in dubbio la necessità di aumentare il supporto per il sostegno nella scuola. Questo però può avvenire solamente con l’aumento dell’organico di sostegno non con soluzioni che dimostrano improvvisazione e che risultano inefficaci.
Se poi a questo obbligo si sommano anche quelli per la formazione prevista per l’insegnamento dell’Educazione civica (moduli di 40 ore per i referenti, articolati in almeno 10 ore di lezione, anche attraverso piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore) e le ore di formazione che gli “esperti” del ministero di inventeranno nel prossimo anno scolastico (protocolli Covid, ecc.) avremo una sorta di “intasamento formativo” per tutto l’a.s. 2021/2022.


L’obbligo di formazione, così come si configura nell’emanando Decreto del ministro, si scontra tuttavia con le norme contrattuali. Infatti 
il CCNL 2016/2018 stabilisce che l’orario di servizio del docente è costituito dalle ore cattedra e dalle attività funzionali all’insegnamento individuali e collegiali per un massimo di 40 (riunioni del Collegio docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, dipartimenti e colloqui generali con le famiglie) e per altre 40 ore (riunioni Consigli di classe e interclasse) e sono programmate e deliberate dal Collegio docenti e inserite nel Piano annuale delle attività.
Il CCNL 2016/2018 stabilisce che la formazione è un diritto/dovere e sancisce anche il diritto alla fruizione di 5 giorni di esonero dal servizio nel corso dell’a.s. per partecipare alle iniziative di formazione.
In ogni caso nessun Ministro né dirigente scolastico può imporre ai docenti la formazione al di fuori dell’orario di servizio. Per questo si configurano due possibilità: o 
la formazione rientra nelle 40 ore delle riunioni collegiali (Collegio docenti) o deve essere retribuita.
Nel corso degli ultimi anni numerose sono le sentenze della magistratura, ultima quella del Tribunale di Terni, sezione lavoro, (sentenza n. 84/2019 del 20 febbraio 2019), che condannano il ministero a retribuire le ore di formazione ai docenti obbligati a frequentarle dalla legge.
In conclusione, questa norma è un ulteriore tassello del vasto puzzle di riforme proposte dagli ultimi ministri dell’istruzione che stanno profondamente trasformando la funzione docente per continuare a non riconoscerne la specificità stravolgendo gli istituti contrattuali e penalizzando gli aspetti stipendiali.
Si attende che i sindacati battano un colpo, almeno su questo punto, dopo che hanno firmato tutto ciò che i diversi ministri hanno proposto negli ultimi anni.

(da InfoDocenti.it)

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