01 Dic
Molti docenti neo immessi si chiedono se cambi qualcosa ai tempi del covid per la valutazione dell’anno di prova e per il calcolo dei giorni utili al suo superamento. In realtà tutte le attività svolte online, siano le lezioni, siano le attività collegiali, che la formazione, sono considerate a tutti gli effetti utili al superamento dell’anno di prova. Quindi è opportuno riepilogare le regole generali che valgono sempre.
Il Decreto Miur del 27/10/2015 n.850 regolamenta il superamento dell’anno di prova. Nello specifico all’art. 3 si regolamentano i servizi utili per il superamento dell’anno di prova.
Per il superamento dell’anno di prova è necessario prestare servizio per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche.
Nel calcolo dei 180 giorni sono computabili tutti giorni di contratto in cui si è considerati in servizio, quindi anche i giorni di sospensione (Natale e Pasqua), ma anche i sabati o il giorno libero e le domeniche. Sono esclusi dal conteggio i giorni di congedo ordinario e straordinario e le aspettative. Unica eccezione è il primo mese dell’astensione obbligatoria per la gravidanza che viene conteggiato.
Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattiche vanno conteggiati sia i giorni in cui si è impegnati con le lezioni, che i giorni in cui si è presenti a scuola per attività legate alla didattica (praticamente ogni volta che si va a scuola), quindi anche collegi, consigli, scrutini, esami, dipartimenti e formazione. Nel caso specifico di quest’anno scolastico, tutti i giorni in cui si svolge lezione anche con la dad o si tengono lezioni in modalità asincrona, ma anche i giorni in cui si partecipa da remoto ad attività collegiali o di formazione sono utili.
Nel caso di docenti che sono in part time è stato chiarito che i 180 giorni e i 120 giorni vanno ridotti in proporzione rispetto alle ore di servizio. Quindi se si è in part time al 50% l’obbligo sarà di 90 giorni di servizio e 60 di effettive attività didattiche.