Anno di Formazione. Fac ambito di Brescia. 3^ parte

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L’Ambito Territoriale di Brescia ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti sull’anno di prova per i neoimmessi in ruolo. Questa è la terza puntata (il link alle altre puntate le trovate in fondo al post).

12) Quali le modalità di intervento e la metodologia delle attività formative?

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, il docente neoassunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione, con la collaborazione del docente tutor. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.

Il dirigente scolastico e il docente, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto formativo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso la partecipazione alle attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, c. 121, della Legge.

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Il modello di formazione sarà articolato in quattro fasi principali per un totale di 50 ore, come di seguito
riportate:

a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
b. laboratori formativi;
c. “peer to peer” e osservazione in classe;
d. rielaborazione professionale e formazione on-line.

a. Incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore complessive

L’ufficio scolastico territoriale organizza:

  • un incontro formativo propedeutico, con i docenti neoassunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e nel quale verranno illustrati i laboratori formativi, la struttura del bilancio di competenze e del portfolio;

  • un incontro conclusivo, di carattere culturale e professionale nel quale verrà anche proposta una restituzione finale della valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata.

b. Laboratori formativi: 12 ore di attività che si articolano secondo soluzioni differenziate

Le iniziative si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per contenuti strettamente attinenti all’insegnamento. Ogni docente in conseguenza del patto formativo professionale, sceglie i laboratori proposti. È prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca32, per progettare materiali didattici e, successivamente, documentarli all’interno del proprio portfolio formativo e professionale nell’apposita sezione predisposta sulla piattaforma INDIRE.

c. Osservazione in classe da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa: 12 ore

  • L’attività di osservazione in classe (peer to peer), quest’anno nelle modalità consentite dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulla conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

  • Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor. Sono altresì oggetto di specifica relazione del docente neoassunto.

d. Rielaborazione professionale e formazione online: 20 ore
La rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio delle competenze”, del “portfolio professionale” e del patto formativo professionale, viene documentata attraverso il supporto digitale messo a disposizione on-line dalla piattaforma Indire.

Essa consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

  • analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;

  • elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle attività didattiche;

  • compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;

  • libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

13) Quale la durata delle attività formative?

L’impegno orario si correla in modo funzionale agli obiettivi e alle metodologie progettate. Si indicano in cinquanta ore, con carattere di obbligatorietà, le attività previste (aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’art. 1, c. 124 della L. 107/2015).

La formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25% delle ore in presenza.


14) Che cosa deve elaborare il docente al termine dell’anno di prova?

Ai docenti viene richiesto di effettuare un bilancio delle proprie competenze e di redigere un proprio portfolio professionale, in formato digitale.

Il docente neoassunto stende la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e quelle per lo sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione.

Detta programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e dal piano dell’offerta formativa.

15) Cos’è e come è strutturato un portfolio?

Il portfolio è un documento personale e assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

È da intendersi come strumento per lo sviluppo professionale a partire da un’autoanalisi delle proprie dimensioni professionali sulla base di alcuni standard di riferimento (conoscenze disciplinari e didattiche; capacità relazionali e conduzione della classe, collaborazione con i colleghi, cura della propria formazione) su cui progettare un proprio programma di crescita professionale.

Il portfolio professionale dovrà contenere:

a. il curriculum formativo;
b. il bilancio iniziale delle competenze;
c. la documentazione dei laboratori frequentati;
d. la documentazione di fasi significative di una progettazione didattica, delle attività didattiche
svolte, delle azioni di verifica intraprese;
e. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Non sarà necessario produrre altre relazioni oltre a quelle risultanti dal lavoro svolto nell’ambiente “Portfolio”, né potrà essere richiesto di elaborare alcuna specifica e separata tesina. Successivamente alla compilazione del questionario, sarà possibile l’esportazione del portfolio professionale che verrà presentato al Comitato di valutazione.

Il sistema on line è stato progettato per garantire l’assoluta riservatezza dei dati e dei materiali didattici inseriti da ciascun docente nel proprio spazio riservato nella piattaforma, ferma restando la collaborazione del tutor accogliente nell’agevolare questa fase di riflessione professionale sull’azione didattica.

16) Cosa viene richiesto al docente e chi esercita la valutazione?

Al docente viene chiesto di sostenere un colloquio innanzi al comitato di valutazione. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio, consegnato al dirigente scolastico che lo trasmette al comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

All’esito del colloquio, il comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato. Il comitato per la valutazione è composto e presieduto, dal dirigente scolastico, dal docente con funzione di tutor e da tre docenti dell’Istituto, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto.

17) Qual è il ruolo del tutor?

All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor. Il docente tutor segue al massimo tre docenti neoassunti. Il docente tutor accoglie il docente nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento.

La funzione di tutor si traduce altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe. La collaborazione può tradursi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa40; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neoassunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.

18) Quali i compiti del dirigente scolastico?

Il dirigente scolastico ha un compito di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti, oltre che di garanzia giuridica. Garantisce la disponibilità per il docente neoassunto del piano dell’offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente stende la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica.

Il dirigente scolastico stipula il patto formativo professionale, svolge l’osservazione e la visita alle classi in cui i docenti prestano servizio, redige una relazione per ogni docente. Si raccomanda un contatto frequente tra dirigente scolastico e tutor.


8) Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato?

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio. Inoltre fanno parte del conteggio:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;

  • le vacanze natalizie e pasquali;

  • il giorno libero;

  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);

  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;

  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;

  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;

  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;

  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità,

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

  • i periodi di ferie;

  • i permessi retribuiti e non;

  • le assenze per malattia;

  • le aspettative;

  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;

  • le due giornate che vanno aggiunte alle ferie.

9) Come calcolare i 120 giorni di attività didattiche?

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni
impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione
didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti. Le docenti in astensione obbligatoria per maternità, qualora lo desiderino, possono seguire i laboratori organizzati in modalità a distanza.

10) Quante volte è possibile rimandare l’anno di prova?

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno
scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

In caso di esito sfavorevole della prova il personale docente ed educativo effettua un secondo periodo
di formazione e di prova, non rinnovabile.

11) Se il periodo di prova è prestato per un orario inferiore a quello di cattedra?

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività
didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti in servizio con orario inferiore su cattedra o su
posto.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica, il periodo di prova del personale docente è
valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

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