Anno di formazione e prova. FAC ambito di Brescia. 2^ parte

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L’Ambito Territoriale di Brescia ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti sull’anno di prova per i neoimmessi in ruolo. Questa è la seconda puntata .

6) Quali sono i servizi utili ai fini del compimento del periodo di formazione e di prova?

Il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. L’anno di formazione è valido allorché il personale in prova presti servizio in utilizzazione (si tratta di personale appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per indisponibilità di posto).

7) Quale la durata dell’anno di formazione e di prova?

La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116
della L. 107/2015. La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni.

Il periodo di formazione e prova, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150. Qualora nell’anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico.

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