18 Mag
E ci risiamo.
Ancora una volta l’Amministrazione viola tranquillamente il Contratto sulla mobilità.
Il quale all’art. 19 co. 5 DISPONE:
“”Art.19 co.5. I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie di cui al comma 4 devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero ~ che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.””
Quindi gli Insegnanti dichiarati perdenti posto hanno 5 giorni di tempo per presentare domanda di trasferimento.
Succede invece che l’insegnante dichiarato perdente posto sia costretto da presentare la domanda “prima di subito” senza che abbia il tempo di riflettere , documentarsi e informarsi sulle scelte da fare.
La motivazione che viene portata è che “l’area chiude” ed effettivamente i termini sono immediati di lì a qualche giorno.
Ma una domanda sorge spontanea: perché da parte dell’Amministrazione non si fissano termini che siano rispettosi dei diritti sanciti dal contratto e sopra riportati.
Perchè l’organico (che, detto per inciso non è manco ancora reso noto a livello provinciale, né tantomeno in merito sia stata resa l’informativa alle OO.SS. se non numeri complessivi dati dal livello regionale), l’organico non viene definito in termini e tempi che siano in sintonia e rispettino le disposizioni contrattuali.
Verrebbe da pensare, e chi se ne importa se si viola il Contratto, l’Amministrazione se lo può permettere impunemente, l’importante è che il contratto non lo violi il Dipendente!