20 Nov
È illegittimo il rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero motivata sulla sola assenza dell’attestato di competenza professionale.
È quanto disposto dal TAR Lazio, Roma, con provvedimento del 17/11/2021 su ricorso patrocinato dell’Avv. Maria Rosaria Altieri che aveva difeso le ragioni di una docente la quale si era vista rigettare l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania per le classi di concorso A-22, Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, e A-12, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, sulla base della sola motivazione che sarebbe stato assente l’attestato di competenza professionale denominato Adeverință.
Nell’impossibilità di provare l’invio dell’attestato, in quanto l’inoltro dell’istanza di riconoscimento era avvenuto a mezzo posta, l’avv. Altieri ha ritenuto di poter invocare l’art. 16, comma 2, d.lgs.206/2007 secondo cui “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.
Inoltre, secondo quanto sostenuto dal difensore della docente nel ricorso introduttivo, l’obbligo della Pubblica Amministrazione di consentire all’interessato di regolarizzare o integrare una documentazione carente si ricava direttamente, altresì, dall’art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 che ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere.
Dai principi di buona fede e collaborazione, che hanno ricevuto un nuovo impulso con il recente inserimento, proprio nella Legge 241/90, del comma 2 bis dell’art. 1, introdotto con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, deriva che l’Amministrazione che riceve un’istanza carente dal punto di vista documentale è tenuta a darne immediata comunicazione all’interessato sì da consentire allo stesso la necessaria integrazione entro un determinato termine. Solo laddove tale integrazione non dovesse avvenire nel termine indicato, l’Amministrazione può procedere legittimamente al rigetto dell’istanza per carenza documentale.
Accogliendo integralmente tali argomentazioni il TAR Lazio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di consentire l’integrazione della documentazione allegata all’istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento conseguita in Romania mediante la produzione dell’Adeverință e, conseguentemente, di riesaminare l’istanza medesima.