24 Ott
Per i docenti a tempo determinato si deve innanzitutto fare un distinguo tra chi ha la nomina al 30/06 – 31/08 e chi ha una supplenza breve.
Docenti con contratto al 30/06 – 31/08
La disciplina è regolamentata dall’art. 19 del CCNL 2006/09
Al comma 3 viene precisato che il docente “assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“
Al comma 4 si precisa che, per malattia, in un anno scolastico spettano un mese retribuito al 100% e due mesi al 50%. Per il restante periodo si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Ricordiamo che per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (Trattenuta Brunetta).
Docenti con supplenza breve
L’art. 19 c. 10 del CCNL stabilisce che i docenti con supplenza breve hanno diritto a 30 giorni di malattia ad anno scolastico, retribuiti al 50%.
Le malattie parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio
(da InfoDocenti.it)