20 Giu
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Si tratta di una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
Il TFR spetta sia ai Docenti che agli ATA assunti con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione, e viene liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (CIRCOLARE INPS N. 73). Da quel momento l’INPS avrà 3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR.
Il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, fa sorgere comunque il diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà corrisposto in misura ridotta in proporzione alle ore settimanali lavorate.