26 Gen
E’ imminente l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati rappresentativi del mondo della scuola. Lo stesso Ministero avrebbe aperto all’ipotesi di concedere ai docenti, dopo l’anno di prova, lo spostamento.
Comunicato unitario Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals
In un comunicato unitario i sindacati Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti hanno dichiarato: “l’incontro, il secondo per quanto ci riguarda, ha segnato la ripresa delle trattive con l’Amministrazione dopo che si era disertato il tavolo tenutosi nel periodo di proclamazione dello stato di agitazione culminato nello sciopero del 10 dicembre scorso. Fra i temi al centro dello sciopero c’era proprio il superamento dei vincoli di permanenza sui quali si è chiesto al ministero di rivedere la propria posizione di rigida applicazione della legge – con il tavolo di oggi si è riaperta la trattativa tra le parti e il nuovo testo consegnato accoglie parte delle richieste sindacali, in particolare per quanto riguarda la rimozione del vincolo per i docenti neo immessi in ruolo a partire dall’1 settembre 2020″
Un ritorno al passato
Come avveniva in passato , al docente neoassunto sarebbe assegnata una “sede provvisoria” in cui svolgere l’anno di prova. La titolarità sarebbe assegnata nel secondo anno , in seguito alla presentazione della domanda di mobilità.
Il docente avrebbe quindi la possibilità di presentare la domanda di trasferimento.
I docenti interessati
Secondo le ipotesi ministeriali sarebbero interessati i docenti immessi nei ruoli a settembre 2020 , 2021 e 2022.
Vincolo triennale nella nuova scuola di titolarità
La bozza del CCNI (triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25) introduce importanti novità:
“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023″.
Decorrenza
Il sopracitato vincolo triennale entrerebbe in vigore per chi presenta domanda di mobilità nell’attuale anno scolastico 2022/2023.
Deroghe al vincolo triennale
La stessa bozza specifica quanto segue: “tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”
Il vincolo precedente del CCNL 2019/22
ll precedente CCNI sulla mobilità del personale docente aveva introdotto un vincolo di permanenza nella scuola di tre anni scolastici. Tuttavia , tale vincolo riguardava solo i docenti soddisfatti tramite preferenza analitica (docenti che ottenevano il trasferimento su una delle singole scuole espresse) o trasferiti all’interno del comune di titolarità.
Dal vincolo erano esclusi i docenti trasferiti che avevano espresso preferenza sintetica (comune o distretto).