28 Nov
Il decreto che ha istituito il Super green pass è arrivato in Gazzetta Ufficiale. Il testo ci permette di capire a grandi linee l’iter con cui verrà controllato l’obbligo vaccinale a scuola. Ovviamente alcune domande restano senza risposta fino a quando non sarà pubblicata la nota che dovrebbe chiarire tutti gli aspetti oscuri.
L’obbligo vaccinale riguarderà solo chi lavora nella scuola pubblica?
L’obbligo secondo il decreto dovrebbe riguardare il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia”. Ricordiamo che il sistema nazionale di istruzione comprende le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali.
Controllo obbligo vaccinale
I dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni indicate nel paragrafo precedente devono ovviamente verificare “l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie”. “Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione”, Il DS o suo equivalente invita “senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione”.
Di quale documentazione si tratta
Per non essere sospeso, il docente o Ata che ha ricevuto l’invito del Ds, deve presentare la documentazione comprovante:
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l’effettuazione della vaccinazione
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oppure l’attestazione relativa all’essere dispensati per fragilità,
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o ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito.
Le domande senza risposta (o senza una risposta chiara)
Sono ovviamente diverse. L’obbligo vaccinale riguarderà solo il personale che entra materialmente nell’edificio scolastico (e quindi chi è in malattia sarebbe esentato finché è in malattia)? Non credo, l’obbligo è diverso dal possesso del Green Pass, direi che l’ipotesi più probabile sia che riguarderà tutti i lavoratori che sono in servizio dall’inizio dell’anno.
Qualora ci si prenoti per il vaccino e la prenotazione sia fissata 20 giorni dopo la sollecitazione del dirigente scolastico, come deve comportarsi il lavoratore in quelle due o tre settimane che lo separano dalla prima dose (o dal richiamo)? Anche in questo caso il decreto non lo specifica, ma c’è da pensare che, così come a un genitore o a un visitatore della scuola si richiede il tampone qualora non possieda il vaccino, anche nel caso del docente sarà così fino a quando avrà fatto il vaccino.
Se prenoto il vaccino e poi non mi presento? Il lavoratore della scuola verrà sospeso, resta da capire quando scatterà la sospensione. Il decreto sul punto non è chiaro.