19 Nov
La Gilda degli Insegnanti di Brescia ci segnala una sentenza che può avere delle importanti ripercussioni su tema della formazione, tanto discusso questi giorni, soprattutto per i corsi di 25h sulla disabilità che il ministro Bianchi vuole imporre nelle scuole.
Prassi diffusa è, da parte di molti dirigenti scolastici, di imporre ore di formazione fuori dall’orario di servizio, facendo passare il tutto come atto dovuto e non prevedendo alcuna retribuzione. Ricordiamo che anche la legge 107/2015, pur parlando di formazione obbligatoria, specifica che questa deve avvenire in orario di servizio.
Nel caso specifico della sentenza la vicenda nasce durante tra il 2017 e il 2018, quando un docente del liceo Fermi di Salò (BS) frequenta, essendo RLS della sua scuola, i corsi di formazione sulla sicurezza previsti e, per volere della dirigente scolastica, partecipa ad un corso antincendio. Gran parte delle ore, ben 29, si svolgono oltre l’orario di servizio, per questo motivo il docente chiede alla D.S. il pagamento delle stesse, ma riceve un diniego. Il professore del liceo di Salò decide quindi, con il patrocinio del legale della Gilda di Brescia, avv. Paolo Lombardi, di rivolgersi al Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, chiedendo il pagamento di €17,5 (ore funzionali) per ogni ora svolta in più, per un totale di € 507,5.
Nella sentenza il giudice chiarisce molti aspetti che spesso vengono “fraintesi” nelle scuole. Nello specifico si stabilisce che: “la formazione del RLS non sia riconducibile né alla partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti, né alla partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione.” Si sottolinea inoltre che: “deve svolgersi in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore, (le ore) vadano retribuite in eccedenza rispetto al normale stipendio… anche volendo ricondurre le attività oggetto della domanda alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, si ritiene che le stesse debbano essere retribuite in aggiunta rispetto allo stipendio ordinario. Ciò in quanto non risulta che le attività svolte dal ricorrente siano state inserite nel piano annuale delle attività…“
Il giudice quindi stabilisce che l’attività di formazione per la RLS non è riconducibile a nessuna della attività legate alle 40+40 e anche se fosse stata, questa non era inserita nel piano annuale delle attività. Per questo motivo il tribunale di Brescia con causa 1884/2019 ha condannato il Ministero a pagare le ore di formazione e le spese legali.