14 Nov
Una recente decisione del tribunale di Fermo conferma, quanto già ampiamente ribadito in passato. Con la sentenza nr 53 del 26.05.2020 il tribunale di Fermo ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”
La sentenza ci è stata segnalata dal responsabile della Gilda degli Insegnanti di Ascoli Piceno e Fermo, prov. Giuseppe Fanesi che ha difeso una docente alla quale il Dirigente, nonostante l’autocertificazione, tratteneva un giorno di stipendio ritenendo di non dover autorizzare il permesso.
Il CCNL 2006/09 all’art. 15 comma 2 recita “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”
Il contratto è chiaro, ma spesso nelle scuole è consuetudine degli insegnanti “chiedere” il giorno di permesso, quasi fosse una concessione. In realtà i docenti, a domanda da presentarsi, salvo urgenze, almeno tre giorni prima, al dirigente scolastico, hanno “diritto” ad usufruire di questi tre giorni di permesso per motivi personali. Non è necessario presentare alcuna “certificazione”, ma è sufficiente autocertificare il motivo della richiesta. Essendo un diritto, come poi confermato anche dalla sentenza del tribunale di Fermo, non è potere del dirigente scolastico negare il permesso, né sindacare sulla motivazione per la quale il docente chiede il permesso. Il dirigente può negare solo nel caso in cui nella richiesta non sia autocertificata la motivazione.
Sembra opportuno rammentare che con le stesse modalità il docenti a tempo indeterminato possono usufruire anche dei 6 giorni di ferie così come previsto dal CCNL