10 Nov
I verbali degli organi collegiali (consigli di classe/interclasse/intersezione e collegio dei docenti), sono atti giuridici fondamentale per la registrazione delle decisioni prese. A regolamentare la norma interviene il Codice Civile con l’art. 2375, con il quale vengono chiariti alcuni aspetti. Devono essere esplicitamente indicati il luogo e l’ora di inizio e fine dell’incontro. Inoltre devono essere riportati “anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.”
Il verbale può essere redatto sia in forma analitica che sintetica, anche non contestualmente, ma sempre “nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.” quindi in tempi utili perchè possa essere messa in atto la decisione. Perchè il verbale sia valido deve essere approvato dall’Organo collegiale a cui si riferisce, ma Il Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6208 dell’11 dicembre 2001, ha affermato che la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva.