05 Nov
L’Istituto superiore di Sanità, il ministero della Salute, il ministero dell’Istruzione e le Regioni hanno varato un documento con le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars Cov in ambito scolastico”.
Se in classe è presente un solo positivo non è prevista l’attivazione della didattica a distanza. I contatti dell’alunno effettueranno un “tampone 0” con la massima priorità. Si rientra a scuola in caso di tampone negativo. I docenti vaccinati presenti in una classe con un solo caso positivo effettueranno il test/tampone e resteranno a scuola.
Se in una classe sono presenti due casi positivi si attiva una quarantena “selettiva” seguendo i criteri sottoelencati. In questo caso si valuta se gli alunni sono vaccinati o meno. In particolare se un alunno o docente è vaccinato si procede con due test (il primo giorno e il quinto giorno).
Infine con tre casi positivi i docenti attiveranno per tutti gli alunni la didattica a distanza. L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.
Vediamo nello specifico le diverse disposizioni:
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In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19
(circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura
concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo
secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso
di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente
documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun
contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da
parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico
segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli
interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite. -
I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico
o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della
Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di
prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla
tempistica dei test.
a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico
COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è
positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico
COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi
positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione).
Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il
referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata
localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici -
Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente
scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-
3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola. -
I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente
scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in
ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. -
Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà
avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito
all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una
comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al
tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico
eventuali casi di positività.
Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena)
qualora non venga effettuato il test. -
Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione
con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe,
in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili
all’indagine epidemiologica. L’operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del
rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano
di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto
utilizzo delle mascherine prescritte). -
Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di
considerare esposto l’insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti,
abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il
Orizzonte Scuola
caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve
rispettare. -
È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire
tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test
del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per
la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti
scolastici COVID-19 e del Dirigenti Scolastici. -
Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di
feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e
l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. -
In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto
minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il
proseguimento del percorso diagnostico. -
I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena
così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. -
Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del
gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei
contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può
valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la
quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening). -
Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con
le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la
situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali
ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.