26 Ott
Nuova ordinanza del Tar del Lazio con la quale vengono considerati leciti i provvedimenti che hanno portato all’obbligo del Green Pass – davanti al tribunale i ricorrenti avevano impugnato la circolare del ministero che aveva introdotto nella scuola il certificato verde.
Nessuna violazione costituzionale
Secondo i giudici amministrativi non c’è stata “alcuna violazione dell’art. 41 Cost” – si tratta dell’articolo sulla libertà economica -, visto che “la richiesta di munirsi ed esibire la certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici non si pone in contrasto con i principi costituzionali intesi a salvaguardare l’iniziativa economica dei privati”.
Allo stesso modo viene respinta anche “la paventata violazione dell’art. 32 Cost.” – questa volta si tratta dell’articolo che tutela la salute della persona – dato che “per ottenere il documento in questione non è necessario sottoporsi al vaccino, attesa la possibilità, in alternativa, di dimostrare di essere risultati negativi ad un tampone ovvero di essere guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi”.
Nessun contrasto rispetto alle disposizioni Ue
Il Tar non ravvisa nemmeno violazioni della normativa europea “nessun contrasto pare poter essere riscontrato tra la normativa nazionale e quella europea con cui è stato istituito il green pass, posto che tale misura rientra nell’ambito di predisposizioni, concordate e definite a livello comunitario e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale”.
Non si può nemmeno parlare di violazioni della privacy, visto che “il Garante ha già espresso parere favorevole sul DPCM del 10 settembre 2021″.
Sanzioni legittime, così come la richiesta di fare i tamponi
Per quanto riguarda la sanzione disciplinare automatica che porta alla sospensione del lavoratore dopo cinque giorni di assenza per mancato possesso della certificazione verde, i giudici reputano che “il pregiudizio lamentato è solo potenziale e, peraltro, la sua concretizzazione postulerebbe l’effettiva adozione di un provvedimento disciplinare sulla cui legittimità, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il sindacato spetta al giudice del lavoro e non al giudice amministrativo“.
Niente da fare nemmeno per quanto riguarda la richiesta di far pagare i tamponi al datore di lavoro. Secondo il Tar il Grenn Pass “ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori”, si propone “l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori”.
Semaforo rosso, infine, anche all’equiparazione tra Green Pass ed obbligo vaccinale (i lavoratori della scuola non sarebbero tra le professioni per cui la legge ha previsto tale obbligo).