01 Ott
Ai genitori lavoratori dipendenti, sia madre che padre, nel primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 151/2001), spetta un periodo di riposo giornaliero detto per “allattamento”:
Il periodo di riposo varia a seconda se la giornata lavorativa sia inferiore o superiore alle 6h, nello specifico, spettano:
– due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili, se la giornata lavorativa è pari o superiore alle sei ore
– un solo periodo di un’ora, se la giornata lavorativa è inferiore a sei ore
I riposi possono spettare esclusivamente al padre nel caso ricorrano particolari condizioni:
– quando i figli siano affidati al solo padre;
– in alternativa alla madre lavoratrice subordinata che non se ne avvalga;
– nel caso che la madre non sia lavoratrice dipendente (l’espressione può dirsi comprensiva anche della “lavoratrice” casalinga, cfr. Ministero del Lavoro, lett. circolare del 12 maggio 2009)
– a seguito della morte o di una grave infermità della madre (cfr. art. 40 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, art. 6/ter Legge 9.12.1977 n. 903, aggiunto dall’art. 13 Legge 8.3.2000 n. 53).
I riposi di cui all’articolo 10 del DPR 25.11.1976 n. 1026 devono assicurare la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino.
In caso di parto gemellare o plurimo, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 157/2001, i periodi di riposo vengono raddoppiati nella durata (due ore), e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dall’art. 39 comma 14 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, possono essere utilizzate dal padre pur se è un lavoratore dipendente e anche nella medesima fascia oraria della madre o durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre. La madre non può però rinunciare ai riposi giornalieri per allattamento a favore del padre quando è in astensione obbligatoria o facoltativa. I periodi di riposo giornaliero non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.
Agli effetti della retribuzione, i periodi di riposo giornaliero sono considerati ore di lavoro ordinario. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.