Nominare il supplente fin dal primo giorno si deve. E’ anche violazione di legge dividere le classi

Condividi con chi vuoi:

Ci perviene qualche segnalazioe e qualche denunzia di mancata nomina del supplente. Anche in casi di presenza di alunni disabili gravi in classe.     

Al riguardo la legge di stabilità 2015 (23/12/2014 n. 190)  all’art. 1 comma 333 testualmente dispone:

“””””””333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.”””””

Quindi non si deve nominare il supplente il primo giorno “””””FERME RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL’OFFERTA FORMATIVA””””””

Questa premessa non può essere assolutamente ignorata né tantomeno disattesa, essendo una prescrizione di legge.

Pertanto denunziamo la violazione di legge da parte del Dirigente che non nomina il supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare soprattutto in casi gravi quando è presente in classe un disabile e la mancata nomina comporta un vulnus alla “tutela e garanzia dell’offerta formativa”.

E per nominare il supplente vengono divise le classi. Altro atto gravissimo che viola la legge sopra richiamata in quanto viene meno “la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”

Invitiamo le Colleghe e i Colleghi, in questi casi a pretendere ordine scritto perchè la responsabilità di ogni evenienza ricada sul Dirigente e perché si possa impugnare il provvedimento.

(pinciu)

Condividi con chi vuoi: