Ricostruzione di carriera e dichiarazione dei servizi. Quando farla (facciamo chiarezza)

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In questi giorni stanno circolando diversi articoli/post in cui si afferma che  “i docenti neoimmessi in ruolo dovranno adempiere tale obbligo entro il 30 settembre”.

Articolo 145 del Testo Unico 1973

L’art. 145 del DPR 1092/1973 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) stabilisce che “Il dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa”. E precisa anche che “la documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio”.

Cosa succede a scuola

La norma non prevede termini perentori per presentare tale dichiarazione, pena eventuale decadenza dal proprio impiego, permette l’acquisizione d’ufficio della dichiarazione dei servizi e presenta pure la possibilità di ammettere “dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria”.

Alla fine nelle scuole è invalsa la pratica di presentare la dichiarazione dei servizi, insieme alla richiesta di ricostruzione di carriera, l’anno scolastico successivo a quello di prova. Questa duplice dichiarazione dal 2017 si deve presentare su Istanze Online.

E quindi?

Il nostro consiglio è quello di adattarsi alle richieste della scuola in cui state svolgendo l’anno di prova. Se la segreteria ve lo chiede potete presentare la dichiarazione dei servizi, mentre comunque la richiesta di ricostruzione di carriera sarà da presentare il prossimo anno scolastico.

Se non ci sono richieste della segreteria potete tranquillamente compilare entrambe le istanze il prossimo anno scolastico.

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