Aspettativa per motivi personali

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In questi giorni molti colleghi, soprattutto per la questione dell’obbligo green pass, ci hanno chiesto se è possibile chiedere aspettativa a scuola per “motivi personali”.

Il nostro contratto di lavoro prevede all’art. 18 del CCNL 2006/09 la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personale e di studio. In particolare al comma 1 si legge: ” L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 (docenti precari) del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.

Riportiamo quanto dice l’art. 69 del T.U. del D.P.R. n. 3 del 10/01/195

Aspettativa per motivi di famiglia.
L’impiegato che aspira ad ottenere l’aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio. L’amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta. L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L’impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa

Quindi si può richiedere l’aspettativa, che essendo non retribuita, raramente viene negata dal D.S.. La richiesta deve essere motivata e deve essere presentata con congruo anticipo, infatti il Dirigente Scolastico deve rispondere entro un mese dalla richiesta. Si deve sottolineare che con l’aspettativa non si è retribuiti, non si matura progressione di carriera e servizio. Pertanto il periodo di aspettativa non è valido per il personale di ruolo nelle graduatorie interne di istituto e per i docenti precari, per analoghi motivi, non è utile per maturare punteggio.

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