16 Ott
Il Decreto Miur del 27/10/2015 n.850 regolamenta il superamento dell’anno di prova. Nello specifico all’art. 3 si regolamentano i servizi utili per il superamento dell’anno di prova.
Per il superamento dell’anno di prova si deve prestare servizio per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche.
Nel calcolo dei 180 giorni sono computabili tutte le attività, quindi anche i giorni di sospensione (Natale e Pasqua), ma anche i sabati o il giorno libero e le domeniche. Sono esclusi dal conteggio i giorni di congedo ordinario e straordinario e le aspettative. Unica eccezione è il primo mese dell’astensione obbligatoria per la gravidanza che viene conteggiato.
Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattiche vanno conteggiati sia i giorni in cui si è impegnati con le lezioni, che i giorni in cui si è presenti a scuola per attività legate alla didattica (praticamente ogni volta che si va a scuola), quindi anche per collegi, consigli, scrutini, esami, dipartimenti e formazione.
Nel caso di docenti che sono in part time è stato chiarito che i 180 giorni e i 120 giorni vanno ridotti in proporzione rispetto alle ore di servizio.