15 Ott
Spesso capita che ci siano alunni disabili che non abbiano il controllo sfinterico e che necessitano del cambio del pannolino o comunque che hanno necessità di essere accompagnati in bagno.
Troppo spesso nelle scuole avviene lo scaricabarile tra le varie figure e alla fine tutto è affidato alla buona volontà di qualche insegnante. In realtà questa incombenza non spetta all’insegnante di sostegno.
Gli Art. 47 e 48 del CCNL 2006/09 per l’area A (collaboratori scolastici) prevedono l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
Pertanto il D.S. deve individuare uno o più collaboratori scolastici a cui affidare tale incarico, che sono tenuti a frequentare un corso di 40h pagato dall’USR e che ricevono poi un aumento stipendiale annuo di €1000 (lordi).
Questo è previsto anche dall’art. 3 del DL n. 66 del 2017 che prevede anche l’assegnazione dei collaboratori scolastici alle scuole in base al genere dei disabili. A conferma c’è anche una sentenza della Cassazione di Cassazione del 2016 SENTENZA che ha condannato 3 collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di cambiare il pannolino ad un alunno disabile.
(da InfoDocenti.it)