23 Giu
Il Ministero dell’Istruzione , mediate l’Help Desk Amministrativo Contabile , si è espresso circa la possibilità per il Dsga di accedere al bonus per la valorizzazione del personale scolastico. La comunicazione in questione è la FAQ 000372.
In primo luogo viene precisato quanto segue:
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la legge 107/2015 all’Art. 1 comma 126 ha istituito un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente;
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il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 all’art. 40, ha previsto, tra l’altro, che le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 confluiscano nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa del personale docente ed ATA, ma ne viene preservata la consistenza e finalità;
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la legge di bilancio n. 160 del 2019 all’Art. 1 comma 249 ha previsto che le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
Da ultimo è intervenuto il CCNI, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 31/08/2020, che all’art. 2 prevede, tra l’altro, che le risorse provenienti dall’art. 40, comma 4, lettera g sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’Art. 88 CCNL 29 novembre 2007.
Cosa prevede il CCNL
Il CCNL 29.11.2007 all’art. 77 prevede la corresponsione in favore dei DSGA della sola indennità di direzione ed eventuali compensi retribuiti con il Fondo di Istituto; e all’ art. 88, comma 2, lett. J prevede che il fondo di istituto sia utilizzato per retribuire la quota variabile dell’indennità di direzione in favore del DSGA.
Inoltre l’art. 89 del medesimo contratto, come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta all’ ARAN il 25/6/2008, stabilisce che:
“Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j),esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.”
Alla luce di quanto sopra rappresentato, le risorse assegnate per retribuire la valorizzazione del personale scolastico (art. 40, comma 4, lettera g del CCNL del 19 aprile 2018) non sono destinate a figure apicali quali quella del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Tuttavia, il DSGA potrà eventualmente beneficiare delle risorse di cui all’art. 3 del D.I. n. 109 del 28 agosto 2020, che dispone: “Le risorse di cui all’articolo 32, comma 3 lettera a) e b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari complessivamente a 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021, sono destinate:
(…)
c) quanto ad euro 4,8 milioni, all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale delle istituzioni scolastiche, appositamente delegate ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 così come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per attività di supporto agli uffici scolastici territoriali per le procedure di reclutamento, a tempo indeterminato e determinato, del personale scolastico, nonché nella valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.”
Appare chiaro come le risorse assegnate per la valorizzazione del personale scolastico non siano destinate ai DSGA.
Anche l’ARAN si è espressa nello stesso senso