09 Giu
Uno dei problemi dei docenti impegnati part time è stabilire il carico delle attività funzionali all’insegnamento.
La normativa sul part time
Secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 446/97, art. 7 comma 7:
“Le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito”.
Per chi non lo sa aggiungo che le attività indicate all’art. 42 comma 3 lettera b) del CCNL scuola sono:
“b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione”.
Quanto indicato nell’OM n. 446/97 è ripreso dal CCNL scuola 2007, agli artt. 28 comma 3 e 4 e 29 comma 2 e 3.
Riduzione degli impegni solo per il consiglio di classe
Dalla normativa pervengono le seguenti indicazioni: il docente in part time può ridurre il proprio impegno – che da CCNL è pari a 40 ore per anno scolastico -, in proporzione al proprio orario di insegnamento, solo per quanto riguarda la partecipazione ai consigli di classe.
Questo punto di vista è stato confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019,: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”.
Ricordiamo poi che gli scrutini sono obbligatori a prescindere.