04 Giu
Il decreto sostegni bis prevede l’assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le operazioni di immissione in ruole da GAE e graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari, di precari inseriti nella prima fascia (compresi i relativi elenchi aggiuntivi).
Calcolo annualità di servizio
Uno dei requisiti è l’essere in possesso di abilitazione o specializzazione (nel caso del sostegno) – che permette di essere inseriti nella prima fascia delle GPS.
L’altro requisito è il possesso dei tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Per capire se ho un anno di servizio, vi rimando all’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Prevede che: “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Gli anni di servizio validi sono quelli tra l’anno scolastico 2010/2011 ed il 2020/2021. Valgono solamente i servizi svolti nelle scuole statali.
I servizi devono essere specifici?
Nella norma contenuta del decreto sostegni bis non si specifica che il servizio valido sia quello svolto sulla classe di concorso/posto per cui si partecipa alla procedura. Per questo dovrebbe essere valido qualsiasi servizio svolto nella scuola statale (nel limite del servizio svolto con titolo valido, per cui non potrò utilizzare, ad esempio, un servizio svolto nella scuola primaria se non ho laurea in Scienze della formazione primaria o diploma nelle Magistrali ante 2001).