06 Mag
Le assenze per malattia per i docenti a tempo indeterminato sono disciplinate dall’art. 17 ccnl 2006/09.
Il calcolo delle assenze viene fatto su base triennale ed è così suddiviso:
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Per i primi nove mesi di malattia spetta il 100% della retribuzione
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Successivi tre mesi di malattia spetta il 90% della retribuzione
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Ulteriori sei mesi con retribuzione al 50%
Superato questo periodo ci sono ulteriori 18 mesi di malattia, ma senza retribuzione.
Ai primi 10 giorni di malattia, per ogni evento morboso, va applicata la trattenuta Brunetta che, per i docenti, equivale alla Retribuzione Professionale Docenti e che varia a seconda della fascia stipendiale, come da schema.
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R.P.D. |
Trattenuta lorda giornaliera |
da 0 a 14 anni |
€ 164,00 |
€ 5,47 |
da 15 a 27 anni |
€ 202,00 |
€ 6,73 |
da 28 anni |
€ 257,50 |
€ 8, 58 |
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital/day surgery anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Sono esclusi dal conteggio dei giorni di comporto e non viene applicata la trattenuta Brunetta anche le malattie dovete a causa di servizio. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione