28 Mar
Con una nota pubblicata il 26 marzo 2021, l’Inps ha confermato che, a seguito dell’approvazione del decreto Sostegni, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, sono stati messi a disposizione ulteriori misure di aiuto, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori, sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione Naspi fino al 31 dicembre 2021.
Naspi, nuove istruzioni Inps: semplificati i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione nel 2021
Con il messaggio n.1275 del 25 marzo 2021, l’Inps ha fornito le prime indicazioni riguardo la semplificazione dei requisiti di accesso alla Naspi, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.
Nello specifico, tenendo conto delle novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa, la nuova assicurazione sociale per l’impiego, concessa a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021, non terrà conto del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro (di cui l’articolo 3, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015)
Naspi, i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione validi fino al 31 dicembre 2021
In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021, è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi in presenza dei soli requisiti di:
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stato di disoccupazione involontario
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presenza di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
La Naspi continuerà ad essere riconosciuta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non potranno invece accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, (per i quali resta confermata la specifica normativa), i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi.