05 Feb
Il CCNL 2016/18, adeguandosi alle normative previste per la violenza di genere, ha introdotto anche per le docenti e per tutto il personale della scuola la possibilità di usufruire di congedi. A normare la materia c’è l’art. 18 CCNL 2016/18 che prevede fino a 90 giorni lavorativi di congedo, da fruire nell’arco di 3 anni, per le donne inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. I giorni di congedo possono essere chiesti per motivi connessi a tali percorsi.
La richiesta, da effettuarsi al Dirigente Scolastico, corredata da opportuna certificazione va effettuata almeno 7 giorni prima e deve indicare l’inizio e la fine del congedo.
I giorni di congedo sono considerati servizio a tutti gli effetti. C’è anche la possibilità di chiedere permessi orari che devono essere “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.“
La dipendente può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico“
Oltre al congedo è possibile cumulare un periodo di aspettativa per motivi personali e familiari di trenta giorni. Tale richiesta, se non ci sono specifiche esigenze va agevolata, anche in deroga alle norme di cumulo delle aspettative.